Maurits Cornelis Escher (1898-1972) "Anelli Concentrici"

Montevenda Engineering International Association
Codice Etico

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) "Anelli Concentrici"

"...tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della Felicità..."

dalla "Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti", data il 4 luglio 1776

 

 

  1. Montevenda Engineering International Association (da qui definita "Organizzazione") ha quali principi base irrinunziabili la centralità dell'Uomo rispetto alla scienza ed alla tecnologia, che il progresso dell'Umanità deve essere in primis progresso morale ed intellettuale, e che la tecnologia deve produrre, prima di ogni altra cosa, migliori condizioni sociali e di qualità della vita per tutti i popoli del mondo.

  2. Conseguentemente, gli interventi dell'Organizzazione devono avere un carattere d'utilità sotto il profilo socioeconomico per la comunità, i cui confini sono oggi indeterminati abbracciando virtualmente l'intera Umanità.
    Implicitamente, tale azione antropica, non solo deve rispettare genericamente l'ambiente, ma deve con esso armoniosamente coniugarsi ed inserirsi.

  3. L'azione dell'Organizzazione mira, inoltre, alla promozione ed alla diffusione della conoscenza.
    Ogni attività deve essere un momento per conoscere e per progredire.
    Tutte le conoscenze acquisite nel corso dell'attività sono messe liberamente a disposizione dei membri dell'Organizzazione, secondo il principio di condivisione della conoscenza, ed in generale dell'Umanità, al più secondo le ordinarie procedure di tutela della proprietà intellettuale e dei diritti d'invenzione.
    Qualora in qualunque circostanza emergessero conoscenze di natura tale da contrastare con i contenuti del presente Codice Etico, una relazione dettagliata contenente tali informazioni sarà depositata, con vincolo di riservatezza, presso l'archivio dell'Accademia dei Lincei a Roma e della Royal Society a Londra.

  4. Ogni conoscenza o dato emerso od in qualunque modo acquisito deve essere considerato egualmente degno di studio e considerazione; in nessun caso la circolazione di esso deve essere inibita o censurata, fatte salve le garanzie specificate nel precedente art. 3.
    Conoscenze o dati su cui possano sussistere dubbi di esattezza, saranno fatti circolare con la specifica "Necessitante di ulteriore verifica, studio ed approfondimento".

  5. L'azione dell'Organizzazione si ispira e si conforma ai principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo data a Roma il 4 novembre 1950, nonché nei Protocolli Addizionali dati a Parigi il 20 marzo 1952, a Strasburgo il 6 maggio 1963 ed il 16 settembre 1963.
    L'Organizzazione non partecipa, inoltre, a progetti o studi connessi ad iniziative di nazioni o gruppi di nazioni aventi come obiettivo esplicito l'aggressione verso altre nazioni o gruppi di nazioni.
    L'Organizzazione non presta, inoltre, la sua collaborazione agli stati che non abbiano ratificato i trattati di cui al primo comma del presente articolo.
    Eccezioni possono essere compiute laddove comunque siano sanciti principi etici equivalenti che comprendano la tutela di quelli che sono universalmente considerati i Diritti Naturali dell'Uomo.
    In ogni caso, ogni forma di collaborazione con organizzazioni governative sarà immediatamente sospesa quando vi sia notizia che lo stato con cui si collabora abbia violato, o deliberatamente partecipato alla violazione, in qualunque circostanza, dei trattati di cui al comma primo o dei Diritti Naturali dell'Uomo.
    In tal caso, la collaborazione sarà ripresa solo quando vi sia la certezza del pieno ripristino  della giustizia e del rispetto di detti trattati e diritti.

  6. L'Organizzazione non collabora con aziende o gruppi economici che sfruttino il lavoro minorile o che impieghino manodopera sottopagata, o dove deliberatamente, per esclusivo scopo di profitto, il lavoro non sia condotto secondo i criteri di sicurezza per la salute dei lavoratori definiti dall'Unione Europea, o comunque sussistano condizioni di sfruttamento, quale sia la zona geografica ove si svolga l'attività o parte di essa.
    Si considera "sottopagata" la manodopera che riceve una retribuzione insufficiente a garantirne dignitose condizioni di vita, o comunque di valore non proporzionato alla mansione svolta.
    Si considerano siano "condizioni di sfruttamento" tutti i casi ove la dignità dell'Uomo e del lavoratore sia violata.

  7. L'Organizzazione non collabora con aziende, gruppi economici od organizzazioni che diffondano, deliberatamente, sistematicamente ed a puro scopo di lucro, di potere o di controllo del mercato, informazioni chiaramente riconoscibili come false da un esperto del ramo ed atte a disinformare e/o danneggiare il cittadino.

  8. L'Organizzazione non collabora a progetti che comportino il depauperamento dell'ambiente secondo logiche predatorie.

  9. L'Organizzazione non collabora a progetti che comportino danno o dispersione di comunità umane, o comunque effetti negativi sulla loro qualità di vita od abitudini, usi, costumi, cultura e tradizioni, territorio ove esse vivono.

  10. L'Organizzazione non collabora a progetti che comportino danno o depauperamento del patrimonio culturale delle nazioni, che esso consista in edifici o opere dell'uomo in generale, ivi compreso il tessuto urbanistico, o al paesaggio naturale od antropizzato.
    I principi d'intervento dell'Organizzazione in tali ambiti si conformano ai criteri definiti dall'UNESCO e dalla Carta del Restauro e le sue successive revisioni.

  11. L'Organizzazione non collabora a progetti a scopi produttivi che non considerino un adeguato ritorno, economico o sulla qualità della vita, delle popolazioni nel cui territorio essi vanno ad attuarsi.
    L'Organizzazione non collabora inoltre a progetti in cui si ravvisi un carattere predatorio verso nazioni o gruppi umani.

  12. Tutti i membri dell'Organizzazione, persone o strutture, si impegnano a rispettare ed a far rispettare il presente Codice Etico, ed a diffonderne i principi espressi.

Dato a Lugano (Svizzera) il 12 febbraio 2004

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